CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PULKRA SRL
Articolo 1 – DEFINIZIONI
1.1 PULKRA: PULKRA SRL con sede legale in Silea (Treviso) e Partita IVA IT ; Contratto: ogni Contratto o rapporto giuridico tra PULKRA e il Compratore in relazione all’acquisto di prodotti di PULKRA; Compratore: ogni persona giuridica o persona fisica che intenda concludere, conclude o abbia concluso un Contratto con PULKRA e ogni altra persona giuridica o fisica a cui PULKRA fornisce o abbia fornito prodotti; CGV: le presenti condizioni generali di vendita di PULKRA.
1.2 Salvo diverso accordo scritto, le presenti CGV si applicano a tutte le offerte e a tutti i preventivi provenienti da PULKRA, a ogni Contratto o rapporto giuridico, tra PULKRA e il Compratore.
1.3 Eventuali deroghe o modifiche alle presenti CGV sono efficaci solo se espressamente concordate per iscritto da PULKRA.
1.4 È specificatamente esclusa l’applicazione delle condizioni generali utilizzate dal Compratore o ogni altra condizione generale di vendita diversa dalle presenti CGV.
1.5 Il testo in lingua italiana delle presenti CGV costituisce la versione definitiva e finale e prevale su qualsiasi eventuale traduzione.
1.6 In caso di contrasto il testo del Contratto concluso e sottoscritto tra Compratore e PULKRA prevale sulle presenti CGV.
1.7 Le obbligazioni fondamentali ed essenziali del Compratore in ogni Contratto sono: (a) il pagamento nel termine del prezzo pattuito per i prodotti consegnati; (b) il ritiro tempestivo dei prodotti, secondo le indicazioni di PULKRA; (c) la verifica e l’esame meticoloso dei prodotti consegnati nonché di tutti i relativi documenti (di seguito le “Obbligazioni”). Tali Obbligazioni oltre all’esclusione della garanzia, secondo quanto disposto dall’art. 1491 Codice Civile, sono state prese in considerazione dalle parti per la determinazione dei prezzi di cessione dei prodotti di PULKRA.
Articolo 2 – OFFERTE E CONTRATTI
2.1 Ogni offerta, preventivo o prezzo proposto da PULKRA non è vincolante per quest’ultima e va interpretato come un invito rivolto al Compratore a presentare un ordine d’acquisto: il Contratto si intende concluso quando il Compratore riceve l’accettazione scritta della proposta iniziale (così come formulata) da PULKRA, secondo quanto stabilito nell’art. 1326 Codice Civile.
Qualora l’accettazione di PULKRA non sia conforme all’offerta del Compratore, tale accettazione costituisce una nuova offerta non vincolante per PULKRA. I campioni esibiti o forniti servono esclusivamente come semplice termine di paragone, senza che i prodotti consegnati debbano conformarsi ad essi (l’applicazione dell’art. 1522 Codice Civile, infatti, è espressamente esclusa). Le difformità marginali, compresa la misura, il peso, il numero e il colore non costituiscono vizi della cosa. Il riferimento alla normale pratica commerciale determinerà se le difformità debbano essere considerate o meno marginali.
2.2 PULKRA ha diritto di chiedere al Compratore di prestare idonea garanzia per l’adempimento di tutte o parte delle sue Obbligazioni, sia prima di adempiere la propria obbligazione sia, come previsto dall’art. 1461 Codice Civile, quando le condizioni patrimoniali del Compratore – a semplice discrezione di PULKRA – siano deteriorate o tali da porre in pericolo l’adempimento delle sue obbligazioni e dei suoi doveri. La garanzia deve essere prestata nelle modalità richieste da PULKRA. Se il Compratore non presta la garanzia nelle modalità richieste da PULKRA, tutte le somme che il Compratore deve pagare a PULKRA diventano immediatamente dovute e interamente esigibili (anche prima di qualunque adempimento).
Articolo 3 – CONSEGNE
3.1 Salvo diverso accordo scritto, la consegna dei prodotti deve avvenire “ex works” presso i locali che PULKRA indicherà di volta in volta (Incoterms “EXW”). La consegna potrà avvenire tramite ritiro da parte del cliente oppure per spedizione tramite corriere convenuto tra le parti.
3.2 La consegna deve avvenire secondo quanto riportato nell’ultima versione degli Incoterms. In caso di contrasto tra le presenti CGV e gli Incoterms, quest’ultimi prevalgono.
3.3 L’Acquirente è interamente responsabile del pagamento di tutte le imposte applicabili sulle vendite e sull’uso, l’IVA, le tasse e i dazi di esportazione e/o importazione e tutte le tasse o imposte sulle transazioni relative a ciascun Articolo acquistato. L’Acquirente pagherà al Venditore le Tasse che il Venditore è tenuto a riscuotere, ma la mancata riscossione delle Tasse da parte del Venditore non solleverà l’obbligo dell’Acquirente. L’Acquirente deve determinare, pagare, riscuotere, rimettere e segnalare all’autorità fiscale competente l’importo corretto di tutte le tasse o dazi di esportazione e/o importazione dovuti all’esportazione dell’Articolo dal suo paese di origine e all’importazione negli Stati Uniti o in qualsiasi altro Paese. Nel caso in cui si applichi un’esenzione, è esclusiva responsabilità dell’Acquirente stabilire e/o documentare qualsiasi esenzione fiscale applicabile.
3.4 Il rischio connesso con i prodotti passa in capo al Compratore al momento della consegna: il momento della consegna coincide con il momento in cui PULKRA comunica al Compratore che i prodotti ordinati sono pronti per il ritiro, anche qualora il Compratore non voglia più accettare la consegna.
3.5 Il termine di consegna indicato o concordato non costituisce termine vincolante ed essenziale per PULKRA, ma ha solamente scopo indicativo “di massima”. In caso che PULKRA sia in ritardo nella consegna o ecceda il termine di consegna pattuito, non costituisce violazione del Contratto e PULKRA non deve essere ritenuta inadempiente, né responsabile nei confronti del Compratore. In caso di ritardo di PULKRA il Compratore non ha diritto di risolvere il Contratto o di agire in altro modo per ottenere il risarcimento dei pregiudizi subiti.
3.6 Se il periodo di consegna non è stato espressamente pattuito, si applica un termine di consegna ragionevole.
3.7 PULKRA ha il diritto di consegnare i prodotti in lotti e di emettere le fatture per prestazioni parzialmente eseguite.
3.8 Nel caso in cui il Compratore non accetti la consegna, oppure in caso di consegna “ex works” non ritiri tempestivamente i prodotti (entro sette giorni dalla consegna o nel modo stabilito da PULKRA), il Compratore stesso deve essere considerato inadempiente al Contratto, senza che sia necessaria la sua costituzione in mora, e PULKRA ha il diritto di emettere la fattura per il prezzo dei prodotti oggetto della consegna. PULKRA ha inoltre il diritto, fatti salvi gli altri rimedi previsti dalla legge, di depositare i prodotti a spese e a rischio del Compratore con tutti i relativi costi (ivi compresi ma non soltanto, i costi di restituzione, quelli logistici, di deposito, gli aumenti di dazi, le imposte, i premi e simili) ad esclusivo carico del Compratore
3.9 Qualora si verifichi una delle circostanze previste all’articolo 3.8 e, nonostante il ragionevole lasso di tempo concesso da PULKRA, il Compratore continui a non ritirare i prodotti o non lo faccia nei modi previsti (in ogni caso entro il 90° – novantesimo giorno dalla data iniziale di consegna), PULKRA sarà liberata da tutte le sue obbligazioni con diritto di vendere i prodotti a terzi, addebitando al Compratore tutti i relativi costi (sia quelli derivanti dal ritardo sia quelli connessi alla vendita a terzi, ivi compresi, ma non soltanto, i costi di restituzione, quelli logistici, di deposito, gli aumenti di dazi, le imposte, i premi, gli addebiti e la perdita di valore che i prodotti abbiano subito dopo la consegna, a discrezione della PULKRA).
3.10 In caso di vendita all’incanto dei prodotti, come indicato all’articolo 3.9, nella fattispecie tutti i prodotti NON STANDARD come i prodotti colorati o i prodotti formulati specificamente per il cliente, in forza dell’art. 1515 Codice Civile, PULKRA ha inoltre diritto – a titolo di risarcimento forfettario del danno e fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggior danni – in alternativa (a) alla differenza tra il prezzo convenuto con il Compratore e il ricavo netto della vendita all’incanto oppure (b) al risarcimento del valore dei prodotti eventualmente rimanenti dopo la vendita coattiva.
3.11 Le circostanze previste agli articoli 3.8, 3.9 e 3.10 non richiedono la preventiva costituzione in mora del Compratore e non pregiudicano ogni altro diritto/rimedio previsto dalla legge in favore di PULKRA.
Articolo 4 – PREZZI
4.1 Tutti i prezzi sono “ex works” e sono determinati tenendo in considerazione le Obbligazioni del Compratore. Tutti i prezzi non sono comprensivi di I.V.A., dei costi di trasporto o di spedizione dei prodotti o di ogni altro costo sostenuto in relazione alla consegna, delle imposte governative o delle tasse dovute, salvo diversamente indicato in funzione del Paese di destinazione.
Articolo 5 – IMBALLI E PACKAGING
5.1 Gli imballi necessari a proteggere il prodotto durante il viaggio sono compresi nel prezzo evidenziato nell’offerta e sono forniti da PULKRA. In caso che il Compratore, per esigenze particolari, necessiti di un imballo diverso da quello in listino, PULKRA provvederà a proporre un imballo differente i cui eventuali maggiori costi verranno evidenziati in una offerta a parte.
Articolo 6 – RESI E CONTESTAZIONI
6.1 Senza il preventivo consenso scritto di PULKRA, il Compratore non può effettuare resi di prodotti consegnati: qualora i prodotti siano resi senza il preventivo consenso scritto di PULKRA, il loro trasporto, spedizione e deposito sarà a spese e a rischio del Compratore.
6.2 Il rischio relativo ai prodotti resi continua ad essere a carico del Compratore fino all’espressa accettazione scritta di PULKRA, accettazione che potrà essere condizionata.
6.3 Quale parte essenziale di ogni Contratto nonché principio fondamentale delle presenti CGV, il Compratore riconosce ed accetta espressamente di essere obbligato a verificare la conformità di tutti i prodotti durante la loro consegna, indicando ogni eventuale palese difformità, ivi comprese, ma non soltanto, quelle relative alla quantità, qualità, documentazione o etichettatura, riportando tale rilievo sul documento di consegna/trasporto che deve essere contro-firmato dal vettore. In mancanza di tale contestazione scritta, i prodotti devono ritenersi definitivamente accettati ed esenti da difformità e il Compratore non potrà più eccepire alcuna successiva difformità dei prodotti consegnati, qualora questa avesse potuto essere rilevata con la dovuta diligenza durante la consegna.
6.4 Il Compratore riconosce altresì di essere soggetto ad un’ulteriore essenziale obbligazione contrattuale – da adempiersi il prima possibile e comunque non più tardi di 14 (quattordici) giorni dalla consegna – cioè l’obbligo di Verifica: a) che i prodotti (compresi i campioni e i modelli) rispettino le specifiche così come fornite da PULKRA; b) che i prodotti e i supporti tecnici connessi, così come forniti da PULKRA, non presentino non-conformità occulte. L’Obbligazione del Compratore di ispezionare, testare e valutare i prodotti consegnati contenuta nel presente articolo, consiste, tra l’altro, in un’analisi sull’applicazione specifica dei prodotti e deve includere i test volti a determinare la conformità del prodotto sia da un punto di vista normativo e tecnico, sia collegato alla salute, sicurezza e ambiente. Il Compratore che violi queste obbligazioni non ha diritto di contestare alcuna successiva difformità o vizio, anche occulto, dei prodotti consegnati.
6.5 Ogni contestazione deve essere trasmessa dal Compratore a PULKRA in forma scritta via P.E.C. entro 14 (quattordici) giorni dalla consegna, indicando le ragioni della contestata difformità allegando le prove dell’adempimento da parte del Compratore delle Obbligazioni sopra riportate all’articolo 6.4. In difetto, i prodotti consegnati da PULKRA devono intendersi definitivamente accettati, analogamente a quanto previsto dall’art. 1665 Codice Civile.
6.6 L’invio di una contestazione non libera il Compratore dalle sue obbligazioni, compresa quella di pagamento del prezzo secondo i termini pattuiti.
6.7 Le Parti confermano e riconoscono che il prezzo dei prodotti consegnati è stato determinato tenendo anche in considerazione le Obbligazioni del Compratore nonché le previsioni contenute nel presente articolo 6.
Articolo 7 – GARANZIA
7.1 Salve le limitazioni previste nelle presenti CGV, PULKRA garantisce che i prodotti consegnati, al momento del ritiro cliente, rispettano le specifiche così come espressamente fornite da PULKRA in relazione ad ogni prodotto venduto. PULKRA non garantisce né in modo espresso né in modo implicito la commerciabilità o l’idoneità dei prodotti ad un particolare scopo.
7.2 Qualora sia stata tempestivamente inviata una contestazione nel rispetto delle presenti CGV, e PULKRA la ritenga ragionevolmente giustificata, PULKRA potrà liberamente scegliere tra uno dei seguenti rimedi a favore del Compratore: (a) consegnare i prodotti mancanti o ri-consegnare i prodotti che sono stati qualificati come difettosi, senza costi per il Compratore; (b) oppure applicare uno sconto sul prezzo. Con l’adempimento di uno dei suddetti rimedi, PULKRA deve considerarsi adempiente ai propri obblighi (anche di garanzia) e non sarà tenuta a corrispondere alcuna ulteriore somma a qualsiasi titolo (compreso il risarcimento di eventuali danni). I prodotti oggetto di sostituzione diventano di proprietà di PULKRA e devono essere resi in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 6 delle presenti CGV. La soluzione descritta al presente articolo si applica anche nel caso in cui con una decisione (resa dal Tribunale competente) venga accertata la violazione di qualunque garanzia, giacché l’unico rimedio esperibile dal Compratore è quello di richiedere solamente l’adempimento del Contratto, ogni altro rimedio o richiesta risarcitoria deve ritenersi espressamente esclusa.
7.3 In ogni caso il Compratore riconosce ed accetta espressamente che la garanzia fornita da PULKRA sui prodotti consegnati e forniti da terzi non può eccedere o estendersi oltre la garanzia fornita a PULKRA dal terzo fornitore di parti di tali prodotti. PULKRA non garantisce né in modo espresso né in modo implicito che i prodotti (acquistati da terzi fornitori) non violino diritti di proprietà intellettuale o privativa industriale altrui.
7.4 Le Parti confermano e riconoscono che il prezzo dei prodotti consegnati è stato determinato tenendo in considerazione le presenti condizioni nonché le sopra indicate limitazioni della garanzia.
Articolo 8 – OBBLIGAZIONI DI PULKRA
8.1 PULKRA non sarà in alcun modo responsabile per i danni subiti dal Compratore, anche se i danni siano provocati da un inadempimento di PULKRA alle obbligazioni contenute nel Contratto o nelle presenti CGV o siano la conseguenza di un’azione o un’omissione di PULKRA o di un altro soggetto che agisce secondo le istruzioni di PULKRA, salvo che il Compratore dimostri che il danno sia la conseguenza di una condotta dolosa o gravemente dolosa, ascrivibile esclusivamente a PULKRA. In ogni caso, l’obbligazione di PULKRA è limitata al valore dei prodotti difettosi consegnati e consiste nella loro sostituzione o nell’applicazione di uno sconto di prezzo al compratore. Con l’adempimento di uno dei suddetti rimedi, PULKRA deve considerarsi interamente adempiente e non sarà tenuta a corrispondere alcuna ulteriore somma (anche a titolo di risarcimento).
8.2 PULKRA non è responsabile per alcun danno (compreso il danno emergente, il mancato guadagno o i danni morali) indirettamente subito dal Compratore o da un terzo quale conseguenza dell’inadempimento del Contratto da parte di PULKRA o da parte di uno dei suoi partners.
8.3 PULKRA non è responsabile per i danni, di qualsiasi natura e in qualsiasi forma, che dovessero emergere dopo l’utilizzo, il trattamento, la trasformazione o la vendita da parte del Compratore dei prodotti consegnati.
8.4 Il Compratore deve tenere indenne e compensare PULKRA di qualsiasi pregiudizio subito a seguito delle contestazioni presentate da terzi, per qualunque ragione o causa in relazione ai prodotti consegnati, salvo e nella misura in cui il Compratore dimostri che la contestazione riguardi un ambito di esclusiva responsabilità di PULKRA.
Articolo 9 – CONFORMITÀ CON LA LEGGE
9.1 Il Compratore deve attenersi a tutte le leggi applicabili, ivi comprese ma non soltanto, alle leggi e convenzioni in materia di anticorruzione, come il D.Lgs 231/2001, nonché alle leggi in materia di controllo delle esportazioni e in materia doganale quali (a) le norme sui paesi sottoposti ad embargo, (b) le restrizioni alla vendita di prodotti a clienti sottoposti a restrizioni o vietati. Il Compratore non può utilizzare, vendere, spedire o trasferire in altro modo, direttamente o indirettamente, i prodotti acquistati da PULKRA verso o attraverso qualsiasi paese, entità o individuo violando la normativa nazionale o internazionale.
Articolo 10 – FORZA MAGGIORE (INADEMPIMENTO NON IMPUTABILE)
10.1 Qualora, a causa di un evento di forza maggiore, sia impedito a PULKRA l’adempimento del Contratto, o la prestazione diventi eccessivamente onerosa, PULKRA ha il diritto di sospendere totalmente o parzialmente il Contratto fino a che perduri la situazione di forza maggiore, oppure di risolvere totalmente o parzialmente il Contratto, senza che sia necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria e senza che PULKRA sia obbligata a corrispondere un importo a titolo di risarcimento.
10.2 Il termine “Forza Maggiore” deve essere interpretato come ogni circostanza, sia prevedibile che imprevedibile, che permanentemente o temporaneamente impedisca a PULKRA l’adempimento del Contratto. Tali circostanze comprendono l’incapacità di pagare per qualsiasi ragione, gli scioperi, l’eccessiva malattia del personale, le interruzioni nella produzione, i problemi di trasporto, l’incendio e altre interruzioni dell’attività, i divieti di importazione, esportazione e trasporto, la consegna ritardata o difettosa da parte dei fornitori di PULKRA nonché altri eventi al di fuori del controllo di PULKRA, come le inondazioni, le tempeste, i disastri naturali o nucleari, la guerra o la minaccia di guerra, gli attacchi terroristici, ma anche i cambiamenti nella legislazione o nelle misure governative.
10.3 Qualora PULKRA sospenda l’esecuzione del Contratto secondo le previsioni del presente articolo 10, il Compratore, su richiesta di PULKRA, deve estendere la durata di ogni lettera di credito prescritta dal Contratto o di ogni garanzia prestata nel rispetto delle presenti CGV fino alla nuova data di consegna.
Articolo 11 – PAGAMENTO
11.1 Salvo diverso accordo scritto, il pagamento deve essere eseguito dal Compratore in favore di PULKRA secondo le modalità previste nella conferma d’ordine o in accordi pregressi, nella valuta ivi specificata, senza alcuno sconto o diritto di compensazione.
11.2 Qualora il pagamento integrale dell’importo non avvenga nel termine predetto, il Compratore è considerato inadempiente e sarà tenuto a corrispondere a PULKRA gli interessi al saggio previsto nel D.Lgs. 231/2002 oltre ad ogni spesa giudiziale e stragiudiziale (comprese quelle legali) che sia conseguenza dell’inadempimento del Compratore alle obbligazioni previste dal Contratto.
11.3 Tutti i pagamenti ricevuti da PULKRA sono imputati in primo luogo alle spese giudiziali, poi alle spese di riscossione stragiudiziale e agli interessi maturati, e successivamente agli importi capitali ancora da pagare, a partire dal debito più vecchio, indipendentemente da eventuali istruzioni contrarie da parte del Compratore.
11.4 Non è ammessa, da parte del Compratore, la compensazione fra i debiti che egli abbia nei confronti di PULKRA e qualsiasi pretesa che egli vanti nei confronti della stessa.
Articolo 12 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE
12.1 Fatte salve le disposizione dell’articolo 10, e fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, PULKRA può sospendere l’adempimento delle obbligazioni del Contratto in tutto o in parte mediante avviso scritto, senza alcun obbligo di risarcimento o indennizzo, nel caso in cui (ci sia una ragionevole aspettativa che): – il Compratore si renda materialmente inadempiente ad una delle sue obbligazioni previste dal Contratto, come l’obbligazione di pagamento entro il termine e per l’intero; – il Compratore subisca un sequestro; – al Compratore sia concessa una moratoria; – sia depositata una domanda di fallimento del Compratore, o il Compratore sia dichiarato fallito; – il Compratore concluda con uno o più dei suoi creditori un accordo di pagamento; – il Compratore muoia, sia sottoposto ad interdizione o ad amministrazione di sostegno; – l’attività del Compratore sia ceduta a terzi o si sciolga.
12.2 Qualora, secondo quanto previsto all’articolo 12.1, PULKRA sospenda l’adempimento delle obbligazioni del Contratto, il Compratore, su richiesta di PULKRA, deve estendere la durata di ogni lettera di credito prescritta dal Contratto o di ogni garanzia prestata nel rispetto delle presenti CGV fino alla nuova data di consegna.
12.3 Se il Compratore non adempie alle sue obbligazioni, in particolare quella di pagamento del prezzo, nel termine pattuito, PULKRA ha il diritto di risolvere il Contratto in tutto o in parte senza la necessità di un provvedimento del Tribunale competente, secondo quanto previsto all’art. 1456 Codice Civile e di rivendicare, come di sua proprietà, tutti i prodotti consegnati e non interamente pagati, dedotti gli importi medio tempore corrisposti, fatto salvo il suo diritto al risarcimento del danno.
12.4 Secondo quanto previsto all’art. 1186 Codice Civile, se si verifica una delle situazioni previste all’articolo 12, PULKRA può esigere immediatamente il pagamento integrale di tutte le somme ancora dovute dal Compratore senza la necessità della preventiva messa in mora.
12.5 Il Compratore non può sospendere l’adempimento delle sue obbligazioni previste o derivanti dal Contratto o dalle presenti CGV per qualsiasi ragione.
Articolo 13 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE
13.1 La conclusione di qualsiasi Contratto non comporta il trasferimento in capo al Compratore di alcun diritto di proprietà intellettuale o privativa industriale di PULKRA o dei suoi fornitori.
Articolo 14 – INVALIDITÀ E CONVERSIONE
14.1 Se una qualsiasi previsione del Contratto o di queste CGV è ritenuta o diviene, in tutto o in parte, invalida, non vincolante o inapplicabile ai sensi di legge, ex art. 1419 Codice Civile:
a) la disposizione invalida deve essere considerata estranea al Contratto o alle CGV, senza alcun effetto sulla restante parte la cui legalità, validità, efficacia ed applicabilità non sarà in alcun modo influenzata;
b) tra PULKRA e il Compratore sarà applicabile una clausola sostitutiva legittima, valida, vincolante e applicabile il più simile possibile in termini di scopo e contenuto.
Articolo 15 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
15.1 La legge sostanziale italiana (il cd diritto materiale), escludendo le norme in materia di conflitto di leggi, disciplina tutti i Contratti e le presenti CGV, compreso il presente articolo 15, nonché ogni obbligazione extracontrattuale derivante da o in connessione con il Contratto o le presenti CGV. E’ espressamente esclusa l’applicabilità della Convenzione ONU di Vienna sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).
15.2 I Tribunali italiani avranno giurisdizione esclusiva e il Tribunale di Treviso avrà la competenza esclusiva per decidere eventuali controversie che sorgano o siano collegate a qualsiasi Contratto o alle presenti CGV.
Susegana, 18/09/2023